Privacy/Statuto - ARTECULT

L'arte che non si mette mai da parte
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Privacy/Statuto

Statuto Associazione Artecult
STATUTO dell’ASSOCIAZIONE - “ARTECULT” - Associazione artistico-culturale
Articolo 1 Costituzione
E’ costituita l’Associazione denominata “ARTECULT”  Associazione Artistico-culturale.
Articolo 2Sede
L’Associazione ha sede operativa in Beinasco (TO), Via San Giacomo, 30; sede sociale in Beinasco  (TO) Strada Torino, 47 . Il Direttivo in carica, con propria determinazione, potrà trasferire la sede operativa in altro luogo.
Articolo 3Oggetto sociale
3.1 L’Associazione è apolitica, apartitica, e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione della cultura in generale ed in particolar modo in campo artistico.
3.2 L’Associazione si propone di:
a) promuovere e diffondere la cultura in generale, con particolare riferimento all’attività artistica;
b) organizzare corsi di formazione artistica, con particolare attenzione alle arti pittoriche e del disegno, letteratura e poesia,  manifestazioni, spettacoli, concorsi, conferenze, convegni, dibattiti, scambi artistici;
c) favorire le attività che mirano alla conservazione delle tradizioni popolari;
d) Stimolare  tutte le iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.
Articolo 4Patrimonio ed entrate dell’Associazione
4.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi
titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) versamenti delle quote associative;
b) contributi volontari corrisposti dai Soci;
c) entrate derivanti dalla gestione economica del suo patrimonio;
d) entrate realizzate nello svolgimento delle sue attività istituzionali;
4.2 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote annuali di iscrizione all’Associazione.
4.3 I versamenti sono a fondo perduto, non sono rivalutabili né rimborsabili in nessun motivo, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione.
4.4 I versamenti non creano diritti di partecipazione o quote trasmissibili a terzi, sia per atto tra vivi, o per causa di morte.

Articolo 5 Soci dell’Associazione
5.1 L’iscrizione all’Associazione è libera. Possono essere iscritti all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi statutari , siano essi persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti.
5.2 Gli associati sono suddivisi per categoria, in:
a) Soci ordinari.
b) Soci Onorari.
5.2 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
5.3 L’adesione all’Associazione comporta per l’associato di maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
5.4 Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza. La domanda dovrà contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti. Per i minori l’impegno viene trasferito ai genitori o a chi ne fa le veci.
5.5 Il consiglio Direttivo deve provvedere a comunicare il proprio parere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.
5.6 I Soci possono essere espulsi o radiati quando:
a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere adottate dagli organi sociali;
b) si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
d) sia accertato che un socio effettui opere di discredito nei confronti degli altri soci o dell’Associazione;
Articolo 6 - Organi dell’Associazione.
6.1 L’Assemblea  dei Soci;
6.2 Il  Consiglio Direttivo;
6.3 Il Presidente del Consiglio Direttivo;
6.4 Il Vicepresidente/Segretario del Consiglio Direttivo;
Articolo 7Assemblea dei Soci
7.1 L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
7.2 L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa inoltre:
a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
b) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
c) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
d) delibera su ogni altro argomento all’ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai Soci previa
comunicazione al Presidente;
e) delibera lo scioglimento e la liquidazione  dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
7.3  L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta
richiesta da almeno tre quarti degli aderenti o della maggioranza dei Consiglieri.
7.4  La convocazione è fatta mediante affissione nella sede operativa dell’avviso di convocazione, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e gli argomenti da trattare, 10 giorni prima della data dell’Assemblea.
7.5 L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno i tre quarti dei suoi membri. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
7.6 Ogni Socio  ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.
7.7 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l’astensione si computa come voto negativo.
7.8 Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la destinazione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza.
7.9 Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
7.10 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio componente del Consiglio Direttivo.
Articolo 8Il Consiglio Direttivo
8.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di 3 e massimo 5 Soci Consiglieri eletti dall’Assemblea, e possono essere integrabili per cooptazione.
8.2 I Consiglieri devono essere Soci delll’Associazione, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
8.3 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si
intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.
8.4 Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate
sostenute per ragioni dell’incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità dell’Associazione.
8.5 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; in particolare ad
esso sono attribuite le seguenti funzioni:
a) la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.  
b) la predisposizione dei programmi annuali di attività dell’Associazione;
c) la nomina del Vicepresidente, da scegliersi tra i Consiglieri;
d) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;
e) la nomina del tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri o i Soci dell’Associazione;
f) l’ammissione all’Associazione dei nuovi Soci;
g) la predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo.
8.6  Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
8.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua mancanza dal Vicepresidente, in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.
8.8 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi membri.
8.9 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; L’astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi preside
la riunione.

Articolo 9 Il Presidente
9.1 Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte a terzi ed
anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza
dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
9.2 Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria
amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche
compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio
Direttivo per la ratifica del suo operato.
9.3 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
9.4 Il Presidente, in collaborazione col Tesoriere, cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Articolo 10Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito
all’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 11 Il Segretario del Consiglio Direttivo
11.1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle delibere dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività necessarie al funzionamento
dell’amministrazione dell’Associazione.
11.2 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Libro dei Soci.
Articolo 12 Libri dell’Associazione
12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro dei Soci.
12.2 I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza. Le copie richieste sono a spese del richiedente.
Articolo 13Bilancio
13.1 Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un
bilancio.
13.2 il Consiglio Direttivo ogni anno predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.  
13.3 I bilanci debbono restare depositati nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro
approvazione, presso una sede da comunicare nella convocazione dell’Assemblea stessa, a disposizione
dei Soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Articolo 14Avanzi di gestione
14.1  All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che non siano imposte per legge.
14.2 L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali o direttamente connesse.
14.3 E’ consentito istituire un fondo di riserva che sarà costituito dal 10% degli utili del bilancio di ogni esercizio.
Articolo 15 – Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio come da delibera assembleare.
Articolo 16 -  Riferimenti di legge
16.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà
scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo sulla nomina dell’arbitro la scelta sarà di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo.
16.2 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.


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